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REGIME IMPATRIATI 2025 ANCHE PER IL CONSULENTE STRANIERO

Regime impatriati 2025 anche per il consulente straniero

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia sul regime agevolato impatriati dopo le modifiche 2024. Irrilevante la prima residenza in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 70/2025, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime  fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La questione riguarda un cittadino straniero intenzionato a trasferirsi in Italia per  la prima volta, per svolgere un'attività di consulenza aziendale come lavoratore autonomo.

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1) Regime impatriati il caso del nuovo residente


L'istante, cittadino estero, ha dichiarato:

  • di voler stabilire la propria residenza in Italia a partire da gennaio 2025;
  • che intende  aprire una partita IVA per esercitare l'attività di consulente aziendale;
  • di impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno sei periodi d'imposta;
  • di svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • di non essere mai stato residente in Italia;
  • di possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il contribuente ha chiesto  quindi se potesse beneficiare della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia nel 2025, ai sensi del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati.

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2) Regime impatriati 2025 la risposta dell'Agenzia al cittadino straniero

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito in primo luogo le principali caratteristiche del regime agevolativo introdotto dal d.lgs. n. 209/2023 si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024 in poi, ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986).

  • Il comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023 prevede che:
  • i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare;
  • tale beneficio si applica entro il limite annuo di 600.000 euro;
  • il contribuente deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo definito;
  • non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
  • l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente in Italia;
  • il lavoratore deve possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalla norma .

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime agevolativo sia applicabile all'istante, poiché soddisfa tutti i requisiti richiesti. 

In particolare, ha sottolineato che la normativa non subordina l'applicazione del beneficio alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.

Pertanto, il cittadino straniero che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2025 e che possiede i requisiti previsti dalla normativa potrà beneficiare della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che non sia mai stato residente nel Paese in precedenza.


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