Con Provvedimento n 142285 del 21 marzo le Entrate dettano le regole per i pagamenti POS in vigore dal 2026.
In paticolare si pubblicano le modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti a inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 22, comma 5, del decreto fiscale 2020 (Dlgs n.124/2019).
Il provvedimento prevede innanzitutto che la trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Attenzione al fatto che il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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1) Regole pagamenti POS dal 2026
Il documento di cui si tratta sostituisce il precedente provvedimento del 30 giugno 2022, con il quale l’Agenzia aveva già dato disposizioni sull’adempimento, prevedendo l’invio tramite PagoPa
Con il nuovo provvedimento, l’Ade specifica che i soggetti obbligati devono trasmettere la relativa documentazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate.
In particolare, gli acquirer (“prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici) sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale,
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente,
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente,
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari,
- l’identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica,
- la tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale),
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento,
- la data contabile delle transazioni elettroniche,
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente,
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate, in conformità delle specifiche tecniche allegate.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Secondo la nuova procedura prevista dal provvedimento, successivamente all’eventuale esito positivo dell’elaborazione viene fornita una ricevuta che ne contiene i dettagli, con particolare riferimento ai controlli eseguiti e alle tipologie di risultato conseguenti all'elaborazione. Se invece la ricevuta segnala uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono inviare, entro 5 giorni lavorativi, i dati relativi alle transazioni che non risultano acquisiti.
Inoltre, come descritto nell’allegato relativo alla cosiddetta “fotografia di consistenza”, sarà compito dell'Agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest’ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare.
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