Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, non hanno fatto giustizia, come ci si aspettava, di una penalizzante e immotivata presa di posizione interpretativa dell’Agenzia delle entrate in merito ad una specifica problematica dell’articolo 177 comma 2 del TUIR concernente il conferimento dell’usufrutto sulla partecipazione.
Secondo l’Agenzia, se è conferita ad una società una quota di partecipazione di una società spacchettata tra nuda proprietà e usufrutto, posto che all’esito del conferimento la conferitaria ottiene la piena proprietà della quota, si applica certamente il realizzo controllato sempre che la conferitaria ottenga o consolidi la maggioranza dei diritti di voto in assemblea.
Senonché, se ai due soggetti conferenti (ad esempio, genitore e figlio) viene attribuita - delle azioni o quote emesse dalla conferitaria - all’uno la nuda proprietà (figlio) e all’altro l’usufrutto (genitore), per quest’ultimo soggetto conferente l’operazione si considera realizzativa con conseguente tassazione del capital gain in base all’articolo 9 del Tuir (valore normale) dal momento che l’usufruttuario non è socio.
Il conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale a seguito del realizzo controllato è funzionale anche alla pianificazione del cambio generazionale in azienda.
Sovente il possesso della partecipazione di famiglia, che poi verrà conferita in una holding, è suddiviso tra genitore usufruttuario (con diritto di voto e percezione degli utili) e il figlio nudo proprietario; alla morte del genitore il figlio consoliderà la piena proprietà della partecipazione.
Questa operazione non comporta l’assoggettamento ad imposta di successione, perché la riunione della nuda proprietà con l'usufrutto non è considerata un trasferimento di proprietà.
Occorre solo comunicare al registro delle imprese il consolidamento della piena proprietà.
E nel conferimento a realizzo controllato?
Per approfondire leggi l'articolo di Lelio Cacciapaglia su Blastonline.it.
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