Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella persona del sottosegretaria Lucia Albano ha chiarito in modo definitivo alla Camera in una risposta a interrogazione parlamentare scritta del 25 novembre 2025 che i lavoratori autonomi che applicano il regime impatriati devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato “de minimis”. Si tratta di una condizione essenziale prevista dal combinato disposto dell’articolo 8-bis del Dl 148/2017 e dell’articolo 5 del Dlgs 209/2023.
Secondo il regolamento UE 1407/2013, ha confermato il MEF, sia le imprese individuali come i professionisti – non possono ricevere più di 200.000 euro di aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari. La risposta specifica che " l’applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di importanza minore a misure nazionali ricade nella responsabilità degli Stati membri, non essendo richiesta alcuna preventiva qualificazione dell’intervento da parte della Commissione europea".
Si ricorda tra l'altro che dal 2024 la soglia europea è stata innalzata a 300.000 euro dal regolamento UE 2831/2023, ma il legislatore italiano continua a richiamare il regolamento precedente, mantenendo quindi per il momento la soglia da 200.000 euro ai fini del regime impatriati ma alimentando dubbi interpretativi che hanno richiesto il nuovo chiarimento.
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1) Regime de minimi per gli impatriati: come si applica
Il Ministero ha ribadito anche un aspetto tecnico : il triennio da valutare è “mobile”, non “fisso”. Ciò significa che a ogni nuovo aiuto occorre verificare gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti, non in un triennio solare o predeterminato.
Per i professionisti che negli ultimi anni hanno aderito ad altri strumenti agevolativi, questo controllo può rivelarsi determinante anche per evitare il recupero totale delle imposte
La risposta ministeriale ha dunque ricollocato il regime impatriati all’interno della disciplina generale degli aiuti minori, negando l’idea – diffusa tra molti contribuenti, anche per la mancanza di adeguati rimandi nel testo della legge – che la detassazione potesse essere fruita automaticamente senza verifiche pregresse.
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2) Onere del professionista e rischio restituzione
L'Interrogazione evidenziava anche l'ulteriore problema legato al fatto che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno contestando ai professionisti che superano il plafond, non solo l’eccedenza, ma l’intera agevolazione, ritenendo che il beneficio cada integralmente .
Si tratta di un tema ancora dibattuto, anche perché il regolamento UE 1407/2013 non prevede espressamente la perdita totale dell’agevolazione. A complicare le cose anche il funzionamento tecnico del Registro aiuti che ha portato all’impossibilità di utilizzare correttamente l'istituto del ravvedimento operoso per l'anno in cui si applica il regime agevolato.
Il Ministero quindi, con la conferma del vincolo “de minimis”, ha ribadito che l’onere di verifica preventiva è a carico del contribuente, e che la mancanza di spazio nel plafond rende comunque illegittima la fruizione.
Gli onorevoli interroganti , dopo la risposta hanno comunque evidenziato che malgrado la precisione formale della risposta del sottosegretario , resta aperta la discussione sull’opportunità di dare la giusta diffusione in forma ufficiale anche su questo aspetto per evitare che un errore materiale comporti un recupero particolarmente oneroso per i professionisti.
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