Con la Sentenza n 10289/2026 la Cassazione ha sancito che non scatta il reato di omesso versamento dell’Iva se la relativa dichiarazione annuale non era stata presentata alla scadenza del pagamento dell’acconto dell’anno successivo.
Vediamo la sintesi del giudicato.
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1) Omessa dichiarazione IVA: non c'è il reato di omesso versamento
Il legale rappresentante di una cooperativa veniva condannato per il reato di omesso versamento di Iva, previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs 74 del 2000.
Gli veniva addebitato di non aver versato l’imposta dovuta in base alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2016, entro il termine del 27/12/2017.
In giudizio, nei due gradi precedenti alla Cassazione emergeva che in realtà a tale data la società non aveva ancora presentato la relativa dichiarazione Iva, inviata solo successivamente.
Il legale rappresentante ricorreva in Cassazione lamentando l’erronea configurabilità del reato contestato vista la della mancata presentazione della dichiarazione Iva di riferimento alla data di presunta consumazione del reato (27/12/2017)
La Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che il delitto di omesso versamento di Iva ex articolo 10-ter Dlgs 74/2000 non può configurarsi in assenza della presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il debito d’imposta.
In pratica, secondo la suprema corte, l’articolo 10-ter punisce chiunque non versi l’Iva dovuta in base alla medesima dichiarazione.
Il riferimento testuale rende la presentazione della dichiarazione un presupposto essenziale e indefettibile della fattispecie criminosa
La condotta penalmente rilevante consiste nel mancato pagamento di un debito che il contribuente ha confessato all’amministrazione finanziaria attraverso la presentazione della dichiarazione annuale.
Se invece la dichiarazione è omessa, la condotta del contribuente è peggiore, in quanto volta a nascondere all’erario l’esistenza del debito.
Se con tale comportamento di omissione si superano le soglie di punibilità previste, si integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
Si tratta di una diversità del fatto ai sensi dell’articolo 521 del codice penale , che non consente al giudice di riqualificare giuridicamente la condotta, ma impone l’annullamento della condanna per un reato i cui presupposti fattuali non sussistono.
Per il reato contestato di omesso versamento rileva la data della scadenza dell’acconto ossia il 27 dicembre 2017) rispetto ad un debito già dichiarato in dichiarazione.
Essendo omessa tale dichiarazione, nel caso di specie dove configurarsi il un altro reato e non il reato di omesso versamento.
Con il Dlgs 87/2024, che ha modificato l'impiando sanzionatorio, la data della consumazione del reato di omesso versamento Iva è stata spostata in avanti 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Il principio della suprema Corte resta applicabile anche per le nuove ipotesi.
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