Con la circolare 5 2026 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni relative alla proroga, per l’anno 2026, delle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o che hanno cessato l’attività produttiva.
La misura si inserisce nel quadro degli interventi già previsti dal decreto-legge n. 109/2018, come successivamente modificato, e rifinanziata dalla legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è garantire continuità reddituale e favorire il riassorbimento occupazionale, anche in presenza di crisi aziendali irreversibili.
La circolare chiarisce in particolare le condizioni per l’accesso alla proroga semestrale della CIGS, fornendo indicazioni utili per datori di lavoro e consulenti chiamati a predisporre le istanze e i relativi piani industriali e occupazionali.
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1) Quadro normativo e risorse disponibili
La disciplina deriva dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che proroga per l’intero anno le disposizioni contenute nell’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del DL n. 109/2018. La norma consente l’autorizzazione di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, non prorogabili, subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, con eventuale coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le risorse stanziate risultano definite come segue:
| Misura | Anno | Importo | Fonte finanziaria |
|---|---|---|---|
| Proroga CIGS per cessazione attività | 2026 | 20 milioni di euro | Fondo sociale per occupazione e formazione |
L’intervento è quindi soggetto a un limite di spesa e richiederà una valutazione istruttoria puntuale da parte dell’Amministrazione, con riferimento ai piani presentati dalle aziende.
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2) I criteri operativi di acesso
La circolare ministeriale individua due distinte ipotesi alternative che consentono l’accesso alla proroga della CIGS, chiarendo un aspetto centrale per la gestione delle domande.
1. Prospettive di cessione dell’azienda
La prima ipotesi valorizza la continuità aziendale, anche parziale. In questo caso, è necessario presentare un piano che evidenzi concrete e attuali prospettive di cessione dell’impresa o di rami della stessa, con conseguente riassorbimento occupazionale.
Elemento rilevante: non è richiesta una quantificazione preventiva della percentuale di lavoratori riassorbiti.
2. Riassorbimento occupazionale significativo
La seconda ipotesi si fonda invece sulla salvaguardia occupazionale, anche in assenza di continuità aziendale. In questo caso, l’impresa deve dimostrare concrete prospettive di ricollocazione dei lavoratori in esubero.
Sul piano operativo, in fase istruttoria le aziende devono quindi presentare alternativamente uno dei seguenti piani:
- Piano di cessione aziendale, con documentazione che attesti trattative o operazioni in corso;
- Piano di recupero occupazionale, conforme ai criteri del DM n. 94033/2016.
Per quest’ultima ipotesi, la circolare precisa che il piano deve prevedere il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori in esubero.
Il piano può includere:
- programmi di politiche attive del lavoro coordinati con le Regioni;
- percorsi di formazione e riqualificazione professionale;
- corsi professionalizzanti;
- incentivi all’esodo;
- altre misure volte a favorire l’occupabilità.
In sintesi gli aspetti procedurali da tenere in considerazione :
- obbligo di accordo governativo;
- valutazione alternativa delle due condizioni (cessione o riassorbimento);
- verifica della coerenza del piano con la normativa vigente;
- rispetto del limite temporale massimo di 6 mesi.
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