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NASPI E ASSEGNO DI PENSIONE: QUANDO SCATTA LO STOP

NASpI e assegno di pensione: quando scatta lo stop

La Cassazione chiarisce che la decadenza dall'indennità di disoccupazione scatta con i requisiti pensionistici, non con la decorrenza del pagamento della pensione

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare interesse : il rapporto tra l’indennità di disoccupazione NASpI e il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. . In particolare, la Suprema Corte ha fornito un  chiarimento interpretativo in merito alla causa di decadenza dalla NASpI, precisando quando essa debba considerarsi operativa.

 Il pronunciamento si inserisce nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 22 del 2015, che disciplina gli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

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1) Il caso: Naspi interrottta in attesa della decorrenza del trattamento

Nel caso esaminato, il contenzioso nasceva dalla richiesta di riconoscimento della NASpI per un periodo successivo alla maturazione dei requisiti per il pensionamento, pur in assenza di immediata decorrenza del trattamento pensionistico

Il soggetto interessato sosteneva che l’indennità dovesse continuare ad essere erogata fino all’effettivo inizio dei pagamenti della  pensione, valorizzando il momento della liquidazione del trattamento e della presentazione della domanda amministrativa.

 L’INPS, al contrario, riteneva che la decadenza dalla NASpI dovesse coincidere con il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento, indipendentemente da qualsiasi differimento della decorrenza o da eventuali ritardi procedurali.

 La controversia ha quindi posto al centro dell’attenzione l’interpretazione della causa di decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lettera d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con particolare riferimento al significato da attribuire all’espressione “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento”.

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2) La risposta della Cassazione: applicazione letterale

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell’ente previdenziale, affermando un principio di diritto di notevole impatto che valorizza  orse la forma piu che la ratio della norma. 

Secondo i giudici, la causa di decadenza dalla NASpI deve essere riferita esclusivamente al momento in cui il lavoratore matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, senza che rilevino né la data di decorrenza della pensione né la presentazione della domanda amministrativa.

In altri termini, il diritto alla NASpI viene meno automaticamente con il perfezionamento dei requisiti pensionistici, anche se l’effettiva erogazione della pensione sia differita per scelta dell’interessato o per ragioni amministrative.

 La motivazione si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della norma, che individua nel “raggiungimento dei requisiti” il momento determinante per la cessazione della prestazione di disoccupazione,  ad evitare possibili  sovrapposizioni tra strumenti di sostegno al reddito e trattamenti pensionistici. 

La Corte sottolinea inoltre che la NASpI ha una funzione di tutela temporanea della disoccupazione involontaria, destinata a cessare quando il lavoratore acquisisce il diritto a una prestazione pensionistica, che rappresenta una forma stabile di sostegno economico. 

Ne deriva che eventuali ritardi nella liquidazione della pensione non possono giustificare la prosecuzione del  pagamento dell’indennità di disoccupazione. 

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