L’art. 1, comma 427, della l. 30.12.2025, n. 199, ha introdotto la maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028.
In sostituzione dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0, la norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180% subordinatamente ai beni nuovi, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
L’art. 7 del d.l. 27.3.2026, n. 38, ha soppresso la disposizione che limitava il beneficio ai soli beni acquistati dal 1.1.2026 al 30.9.2028 prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.
Il beneficio si concretizza in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante del bene che è utilizzato soltanto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziari deducibili ai fini dell’IRPEF e dell’IRES (ma non dell’IRAP).
In pratica, le maggiori quote di ammortamento comportano l’iscrizione di una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi che non ha alcun effetto sul bilancio redatto secondo le regole del codice civile.
L’AGEVOLAZIONE
Importo dell’investimento | % di maggiorazione | % di risparmio (IRES 24%) |
Fino a € 2,5 milioni | 180% | 43,2% |
Oltre e fino a € 10 milioni | 100% | 24,0% |
Oltre e fino a € 20 milioni | 50% | 12,0% |
I limiti quantitativi sono riferiti ad ogni singolo anno e non alla durata complessiva dell’agevolazione, cioè dal 1.1.2026 al 30.9 2028.
L’agevolazione ha per oggetto esclusivamente:
- i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’allegato IV;
- i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’allegato V.
Per l’autoproduzione e per l’autoconsumo di energia da fonte solare sono agevolabili soltanto gli impianti di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 9.12.2023, n. 181, cioè:
- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b);
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composta da celle bifacciali ed eteroingiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c)
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1) Iperammortamento 2026: modalità di riconoscimento del beneficio
In pratica, il conteggio delle quote di ammortamento va effettuato secondo le regole che sono indicate dagli artt. 102 e 103 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e nella dichiarazione dei redditi va indicata la quota di ammortamento aggiuntiva conteggiata nella misura del 180% o del 100% o del 50% a seconda dell’entità del costo dell’investimento.
La stessa procedura va seguita nel caso di beni acquisiti in base ai contratti di locazione finanziaria.
Ad esempio, se il bene agevolato ha un costo di € 100.000 e la quota ordinaria di ammortamento è fissata nella misura del 20%, si ha:
anno | ammortamento | maggiorazione | Totale deduzione |
1 | 10.000 | 18.000 | 28.000 |
2 | 20.000 | 36.000 | 56.000 |
3 | 20.000 | 36.000 | 56.000 |
4 | 20.000 | 36.000 | 56.000 |
5 | 20.000 | 36.000 | 56.000 |
6 | 10.000 | 18.000 | 28.000 |
totale | 100.000 | 180.000 | 280.000 |
Nel caso di permute e di dazioni in pagamento, quale base imponibile ai fini dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il corrispettivo è rappresentato dal loro valore, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni, a decorrere di contatti stipulati o rinnovati dal 1°.1.2026. Invece, per i contratti stipulati anteriormente si applica il criterio del valore normale (art. 1, commi 138 e 139 della l. 30.12.2025, n. 199, e comunicato MEF del 12.3.2026, n. 31).
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2) Iperammortamento 2026: soggetti interessati dall’agevolazione
Il beneficio è riservato ai soli soggetti che sono titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato per cui ne sono esclusi:
- le imprese agricole;
- le società semplici;
- i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
- le imprese che non rispettano:
- le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3) Iperammotamento 2026: caretteristiche dell'investimento
La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari è riconosciuta per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181, per cui sono esclusi i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno al 21,5%.
4) Iperammortamento 2026: regole operative
Per poter fruire del beneficio, l’impresa deve trasmettere in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
L’agevolazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziarie con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto i medesimi costi purché il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto innovativo e non porti a superare il costo che è stato sostenuto.
La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costo non si applica per gli investimenti che beneficiano dell’art. 1, comma 446, della l. 30.12.2024, n. 207, cioè per il credito di imposta se l’investimento è effettuato entro il 30.6.2026 qualora entro il 31.12.2025 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti nella misura almeno pari al 20% del costo.
Se nel periodo di fruizione della maggiorazione avviene la cessione a titolo oneroso del bene agevolato ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la possibilità di fruire delle residue quote del beneficio.
Tuttavia, questa regola si applica se nello stesso periodo del realizzo, l’impresa effettua la sostituzione del bene agevolato con un bene strumentale nuovo che ha caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.
Ad un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy è demandato il compito di dare attuazione alla normativa.
L’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 21.12.2026 va determinato senza considerare l’agevolazione.
L’agevolazione si applica per scaglioni progressivi per cui, ad esempio, se l’investimento è di € 15.000.000:
- sullo scaglione fino a e 2.500.000, la maggiorazione è del 180%;
- sullo scaglione eccedente fino a € 10.000.000, la maggiorazione è del 100%;
- sull’eccedenza di € 3.000,000, la maggiorazione è del 50%.
5) Iperammortamento 2026: casi pratici
Casi pratici di iperammortamento
a) Acquisto di beni immateriali ammessi al beneficio
Se il costo è di € 300.00 e l’aliquota della quota di ammortamento è 33,33% annuo, si procede come segue:
- ammortamento 180%;
- costo fiscale totale: 300.000+540.000= 840.00
- ammortamento:
- ordinario annuo 300.000 x 33,33% = 99.990
- iperammortamento annuo: 540.000 x 33,33% = 179.98
- ammortamento fiscale complessivo 99.990 + 179.982 = 279.972
- risparmio IRES annuo sull’ammortamento maggiorato 179.962 x 24% = 43.191 e complessivo per 3 anni 43.191 x 3 = 129.573
b) Acquisto di beni strumentali e software interconnessi
a) Acquisto di macchinario € 2.000.000 e di software per € 200.000
b) maggiorazione:
- del macchinario 180%;
- del software 180%;
c) costo fiscale:
- del macchinario 2.000.000 x 180% = 3.600.000
- del software 200.000 x 180%= 360.000
d) ammortamento
| ordinario del macchinario (10%per il primo anno) | 2.000.000 x 10% = 200.000 |
| ordinario del software | 200.000 x 33,33% = 66.660 |
| ordinario totale | 266.660 |
| iperammortamento del macchinario | 360.000 |
| iperammortamento del software | 119.998 |
| iperammortamento totale | 479.998 |
| risparmio IRES 479.998 x 24% = 115.197 |
c) Acquisizione dei beni in leasing
Nel caso di leasing, la variazione in diminuzione dell’iperammortamento va conteggiata considerando i canoni che sono stati imputati nel conto economico, nell’osservanza della regola indicata all’art. 102 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, cioè la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento che corrisponde al coefficiente che è stabilito dal d.m. 31.12.1998.
Se il valore del contratto di leasing è di € 2.000.000 e la durata è di 10 anni, la maggiorazione fiscale è di € 3.600.000 per cui il costo complessivo è di € 5.600.000.
A fronte di un canone civilistico di € 200.000 annui, quello fiscale è di € 560.000 per cui il risparmio fiscale è di € 86.400 (cioè 360.000 x 24%) annui e di € 864.000 in 10 anni.
La maggiorazione annua di € 360.000 comporta l’iscrizione di una variazione in diminuzione del reddito.
d) Acquisto di beni che beneficiano di contributi
Se viene effettuato un acquisto di beni del costo di € 2.000.000 che beneficia di un contributo di € 500.000, il conteggio della maggiorazione deve considerare l’importo di € 1.500.000. Pertanto, la maggiorazione è di € 2.700.000.
Se il coefficiente di ammortamento per il primo anno va conteggiato con l’aliquota del 10% si ha:
- ammortamento civilistico € 150.000;
- ammortamento maggiorato € 270.000
- ammortamento deducibile € 420.000.
Il risparmio fiscale per il primo anno è di € 64.000 (cioé 270.000 x 24%).
e) Cessione di beni con sostituzione
La società acquista nel 2026 un bene strumentale del costo di € 1.000.000, con quota di ammortamento ordinaria del 20%.
La maggiorazione fiscale è di € 1.800.000.
Negli anni 2026 e 2027, considerando il costo fiscale di € 2.800.000, la società ha dedotto:
| anno | % | ammortamento | maggiorazione |
| 2026 | 10 | 280.000 | 180.000 |
| 2027 | 20 | 560.000 | 360.000 |
| Totale | 840.000 | 560.000 |
Nel 2028, la società sostituisce il bene con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo è di € 1.800.000, il beneficio non viene meno per cui la procedura può continuare fino ad esaurimento.
Se il costo è di € 800.000, il beneficio di € 1.960.000 (cioè € 2.800.000 - € 840.000) prosegue ma fino a concorrenza del costo del nuovo investimento cioè € 1.440.000.