Con l’Interpello n. 1 del 16 aprile 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta su un tema di particolare interesse per datori di lavoro, consulenti e professionisti: la validità dei seminari e convegni ai fini dell’aggiornamento obbligatorio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e delle figure della sicurezza nei cantieri.
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1) La normativa in vigore sulla formazione e qualifficazione doventi
Il quesito si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che demanda agli Accordi Stato-Regioni la definizione dei contenuti, delle modalità e della durata della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tale ambito, l Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha innovato la disciplina, incidendo anche sulle modalità di aggiornamento professionale.
La questione interpretativa riguarda in particolare la possibilità di considerare validi, ai fini dell’aggiornamento, seminari e convegni e, soprattutto, se tali eventi debbano rispettare gli stessi requisiti previsti per i corsi di formazione, inclusa la qualificazione dei docenti secondo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.
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2) Il caso: le regole per seminari e convegni
L’istanza di interpello è stata presentata da un Consiglio nazionale professionale, che ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme relative alla formazione obbligatoria per l’aggiornamento delle figure della sicurezza, con specifico riferimento ai seminari e ai convegni.
Il dubbio interpretativo nasce dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, che individua i soggetti formatori e stabilisce i requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento, richiamando espressamente la normativa vigente sui formatori in materia di sicurezza.
Parallelamente, lo stesso Accordo prevede che l’aggiornamento possa essere assolto anche attraverso la partecipazione a seminari o convegni, a condizione che gli argomenti trattati siano coerenti con le materie previste per la formazione obbligatoria.
In questo contesto si è posto il problema di stabilire se anche per tali eventi informativi sia necessario che tutti i relatori siano in possesso dei requisiti formali previsti per i docenti dei corsi, oppure se si applichi una disciplina differenziata. Il quesito assume rilievo operativo per gli enti formatori e per i professionisti che organizzano eventi formativi, nonché per i datori di lavoro chiamati a garantire il corretto aggiornamento delle figure aziendali della sicurezza.
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3) La risposta : requisiti docenti non applicabili ai seminari
La Commissione ministeriale nella risposta richiama un orientamento già espresso in precedenti FAQ ministeriali. In particolare, è stato precisato che i requisiti dei docenti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano esclusivamente ai corsi di formazione e di aggiornamento strutturati, e NON a seminari o convegni.
Per questi ultimi, infatti, trova applicazione unicamente quanto stabilito dalla parte dedicata ai corsi di aggiornamento nell’Accordo Stato-Regioni del 2025. Ne deriva che, ai fini della validità dell’aggiornamento, non è richiesto che tutti i relatori siano qualificati secondo i criteri formali previsti per i docenti dei corsi.
La Commissione ha tuttavia evidenziato un elemento essenziale: affinché la partecipazione a seminari o convegni possa essere riconosciuta come attività di aggiornamento, è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento. Questo requisito rappresenta una condizione imprescindibile per garantire l’effettività del percorso formativo e la sua coerenza con gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La motivazione si fonda su una distinzione sostanziale tra le diverse tipologie di attività formative:
- da un lato i corsi, caratterizzati da una struttura didattica definita e da requisiti stringenti per i docenti;
- dall’altro seminari e convegni, che assumono una funzione più divulgativa e di aggiornamento, pur dovendo rispettare criteri minimi di qualità, tra cui la coerenza dei contenuti e la verifica dell’apprendimento.
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4) Scarica il testo integrale dell'interpello - Tabella di riepilogo criteri validità
Seminari e convegni: criteri di validità per l’aggiornamento
| Criterio | Regola applicabile |
|---|---|
| Ambito di utilizzo | Possono essere validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
| Coerenza dei contenuti | Devono trattare materie coerenti con i contenuti previsti per l’aggiornamento. |
| Requisiti dei relatori | Non è necessario che tutti i relatori possiedano i requisiti previsti per i docenti formatori. |
| Regole applicabili | Si applicano le disposizioni specifiche dell’Accordo Stato-Regioni 2025 per l’aggiornamento. |
| Verifica finale | È obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento per il riconoscimento dell’aggiornamento. |
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