Un nuovo Ddl “frontalieri” è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri e interviene a seguito all’Accordo amichevole transitorio Italia-Svizzera del 28 novembre 2023, e alla legge 83 2024 che ha ratificato l'accordo Italia Svizzera.
Leggi per approfondire Lavoratori frontalieri convenzione Italia Svizzera
Il testo integrale del disegno di legge non è ancora stato reso noto ma dal comunicato stampa emergono le prime indicazioni.
Vediamo qualche dettaglio.
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1) DDL Frontalieri Italia Svizzera : limite telelavoro
Il provvedimento stabilisce che i lavoratori frontalieri, definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, compresi quelli che beneficiano del regime transitorio (articolo 9), possono svolgere fino al 25% del loro lavoro dipendente in modalità di telelavoro dal proprio domicilio nello Stato di residenza, senza perdere lo status fiscale di lavoratore frontaliere.
Inoltre, l’attività di telelavoro svolta dal frontaliere presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al limite del 25%, è considerata come effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Queste nuove disposizioni avranno vigenza :
- dal 1° gennaio 2024 e
- fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo.
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2) DDL frontalieri svizzera: regime fiscale e nuovi Comuni
Il disegno di legge introduce inoltre disposizioni specifiche riguardanti la tassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti residenti in alcuni comuni italiani situati entro 20 km dal confine con la Svizzera e non precedentemente inclusi nelle liste dei cantoni Grigioni, Ticino e Vallese secondo il precedente Accordo sui frontalieri del 1974.
Questi lavoratori possono optare per un’imposta sostitutiva del 4% sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera:
- se soddisfano i requisiti di frontaliere secondo il nuovo accordo;
- se durante il periodo transitorio lavoravano come dipendenti in Svizzera nei cantoni indicati, per un datore di lavoro residente in Svizzera o con una stabile organizzazione o base fissa in Svizzera;
- se i loro redditi sono tassati in Svizzera.
Una volta esercitata l'opzione nella dichiarazione dei redditi, le imposte pagate in Svizzera non potranno essere detratte. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. Questo regime opzionale sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2024.
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