×
HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2026

/

CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO: ANCORA CHIARIMENTI

2 minuti, Redazione , 28/11/2019

Cause ostative all'applicazione del regime forfetario: ancora chiarimenti

Regime forfettario e costituzione di una società tra professionisti: attenzione alle cause ostative. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario sono state fornite ieri con la Risposta all'Interpello 501 del 27 novembre 2019, allegata a questo articolo. Per le novità previste nella Legge di bilancio 2020 per i forfettari, rimandiamo alla lettura dell'articolo Forfettari 2020: ecco cosa prevede la Legge di bilancio 2020

Il contribuente che ha presentato l'interpello possiede nel 2019 i requisiti per il regime forfetario ma nel 2020 intende costituire una società tra professionisti (STP) nella forma di società a responsabilità limitata. Nel chiedere all'Agenzia delle Entrate se deve fuoriuscire dal regime ha precisato che la società

  • sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9% del capitale sociale, senza patti parasociali e, dunque, risulterebbero pari al 9% sia i diritti amministrativi che i diritti patrimoniali.
  • L'amministrazione non sarebbe affidata all'interpellante, ma all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
  • L'attività svolta dalla costituenda società tra professionisti risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante
  • le prestazioni rese e fatturate dall'interpellante alla società non supereranno il 40% del fatturato totale dello stesso. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di bilancio 2018 ha modificato le cause ostative al regime agevolato prevedendo tra l'altro che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata. Per verificare questo requisito occorre riferirsi all'articolo 2359 del codice civile in base al quale sono considerate società controllate
    • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
    • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
    • le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    • Con particolare riferimento al controllo indiretto si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari.
  2. dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto affermato dall'istante non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio tuttavia, l'istante ha rappresentato che potrebbero essere presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta pertant non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, circostanza comunque che richiede un esame fattuale.

Per approfondimenti sulle cause ostative, si rimanda alla lettura dell'articolo Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti

Allegato

Risposta interpello 501 del 27.11.2019

Tag: REGIME FORFETTARIO 2026 REGIME FORFETTARIO 2026

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RIFORMA DELLO SPORT · 04/05/2026 E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

Dal 15 maggio nuovo campo nello SDi per sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15mila euro ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

Dal 15 maggio nuovo campo nello SDi per sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15mila euro ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

Redditi PF 2026: novità per sportivi dilettanti forfettari

Sportivi dilettanti forfettari: il codice "2" inserito nel quadro LM del Redditi PF 2026 per il limite di 15.000 euro

Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari

Forfettari: da quest'anno il quadro LM entra nella precompilata Redditi PF 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.