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E-FATTURE SPORTIVI DILETTANTI: NUOVO CAMPO SU SDI DAL 15 MAGGIO

E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

Dal 15 maggio nuovo campo nello SDi per sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15mila euro ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella sezione Fatture elettroniche, ha pubblicato un recente aggiornamento che entrerà in uso dal 15 maggio prossimo.

La novità riguarda gli sportivi dilettanti con PIVA e lo SDI.

Brevemente ricordiamo che tali contribuenti hanno diritto ad un esonero dall'imponibilità irpef per i compensi percepiti fino a 15mila euro.

A tal proposito per valorizzare l'esenzione nella fatturazione elettronica è stato inserito un nuovo campo.

Vediamo tutte le novità.

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1) Esonero dei 15mila per sportivi dilettanti: come si valorizza nello SDI

Le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

In particolare con la versione 1.9.1 si introduce:

  • un nuovo controllo sulla fattura con codice 00327;
  • l’aggiornamento procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP;
  • una nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per il reddito fatturato in esenzione da lavoratori sportivi;
  • l’aggiornamento del numero massimo di codici destinatario disponibili.

Scarica qui la versione 1.9.1 per la fatturazione elettronica.

A proposito di sportivi dilettanti con PIVA la novità valorizza il reddito fatturato in esenzione con il nuovo campo ma occorre evidenziare che la questione 

Ricordiamo più in dettaglio che l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Per chi possiede la PIVA pur se sportivi dilettanti in regime ordinario ai fini della tassazione Irpes rilevano solo i redditi oltre soglia di 15.000 euro.

I compensi entro tale soglia essenso esonerati dalla tassazione lo sono anche dalla ritenuta del 20%.

Per avere la disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a presentare al committente una autocertificazione che evidenzia l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

Per chi è invece in regime forfettario, l'ammontare di reddito cui applicare il coefficiente di redditività non comprende appunto i primi 15.000 euro percepiti, che fungono da franchigia. Tale importo però concorre alla determinazione della soglia degli 85.000 euro per l'eventuale uscita dal regime agevolato.

Le nuove specifiche tecniche di cui si dice, le 1.9.1 del 2026 evidenziano che 

“Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un’esenzione dall’imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento <TipoDato> può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
</AltriDatiGestionali> 

Tale novità decorrente dal 15 maggio prossimo nella fattura elettronica degli sportivi dilettanti con PIVA non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione.
L’ Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la Risposta a consulenza giuridica n 14/2025 sottolinea che: "ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore l’autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.” 

Allegato

Specifiche tecniche 1.9.1 del 2026 per E-FATTURE
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