La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:
- l’iscrizione al Coni,
- il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,
non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.
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1) SSD: non basta l'iscrizione CONI per l'agevolazione per i colloboratori
La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.
In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.
La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”.
L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.
Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.
La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.
Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.
L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.
La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
- violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.
Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.
In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:
- il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
- la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.
La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.
Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.
La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.
Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.
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