×
HOME

/

DIRITTO

/

LA RIFORMA DELLO SPORT

/

SSD: NON BASTA L'ISCRIZIONE CONI PER L'AGEVOLAZIONE PER I COLLABORATORI

SSD: non basta l'iscrizione CONI per l'agevolazione per i collaboratori

La Cassazione si eprime sui bonus fiscali per le SSD: i requisiti dei collaboratori e dell'attività realmente svolta a prescindere dall'iscrizione CONI

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:

  • l’iscrizione al Coni,
  • il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,

non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.

Per supportare gli Enti del Terzo Settore (ETS) nella verifica della loro natura commerciale ti segnaliamo il tool excel Test commercialità Enti del Terzo settore | Excel utile Dashboard interattiva in excel per valutare la natura commerciale degli ETS e calcolare il pro-rata IVA, aggiornato al D.L. 84/2025.

Ti segnaliamo i nostri Corsi online:

1) SSD: non basta l'iscrizione CONI per l'agevolazione per i colloboratori

La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.

In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.

La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”. 

L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.

La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.

Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.

L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.

La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:

  • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività 
  • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
  • violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.

Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.

In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:

  • il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
  • la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.

La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.

Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.

La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.

Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.

Fonte immagine: OPEN AI
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RIFORMA DELLO SPORT · 04/05/2026 E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

Dal 15 maggio nuovo campo nello SDi per sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15mila euro ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

Dal 15 maggio nuovo campo nello SDi per sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15mila euro ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

SSD: non basta l'iscrizione CONI per l'agevolazione per i collaboratori

La Cassazione si eprime sui bonus fiscali per le SSD: i requisiti dei collaboratori e dell'attività realmente svolta a prescindere dall'iscrizione CONI

Sportivi dilettanti:  quando si applicano le esenzioni fiscali e contributive?

Le soglie di esenzione IRPEF e INPS per i compensi da società commerciali: nessun cumulo tra redditi sportivi e ordinari

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.