Di seguito un estratto dal libro Il ruolo del safeguarding ed il modello di gestione e controllo per prevenire abusi e violenze. Nello specifico si tratta di un estratto da un protocollo atto a prevenire le molestie sessuali basate sul genere, sull’orientamento sessuale, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione. Si fa presente che il contenuto del protocollo è evidentemente esemplificativo in ogni sua parte. La peculiarità di ogni ente, quali attività, processi interni, funzioni e organizzazione interna, impongono, infatti la creazione di contenuti “tailor made”.
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Estratto dal libro Safeguarding ruolo, funzioni e responsabilità
1) Safeguarding officer e i suoi compiti
Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente procedura nelle seguenti modalità:
- conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
- segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, se dettagliata;
- acquisizione di informazioni attraverso dirigenti, allenatori, soci, volontari ed arbitri di gara;
- acquisizione di informazioni attraverso organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione;
- ricezione di segnalazione diretta od alla Federazione, anche attraverso il Sistema Whistleblowing adottato.
Il Safeguarding Officer, dopo aver acquisito l’informazione, dovrà:
- audire ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento di verifica;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, collaboratori, tecnici, soci e volontari dell’ente;
- acquisire e/o richiedere l’esibizione ad ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente anche con l’assistenza della Segreteria dell’Organo di Giustizia Federale;
- presenziare, senza darne alcun avviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti, corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Protocollo ed agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- confrontarsi periodicamente con il Medico ed altro personale sportivo-sanitario, per verificare la eventuale sussistenza di situazioni patologiche o di difficoltà psicologiche, anche derivanti da maltrattamenti, abusi e rischi elevati per lo sviluppo di un disturbo alimentare, oltre che per verificare la scoperta di abuso di farmaci ed uso di sostanze alcoliche e chimiche;
- compiere, in via diretto o delegata, ogni attività ritenuta utile al fascicolo del procedimento.
All’esito del procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Officer ha facoltà di:
- formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione, anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di tali condotte di molestie e discriminazioni;
- individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Protocollo.
Le predette raccomandazioni sono trasmesse alla Commissione Safeguarding e, se adottate definitivamente da questa, al Consiglio Federale per la loro verifica. L’inosservanza delle stesse costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni documentali, il Safeguarding Officer informa la Commissione e questa, a sua volta, ne dà notizia all’Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali e successivi adempimenti di propria competenza, nei limiti della riservatezza.
Qualora il comportamento rilevato, direttamente od indirettamente persista, il Safeguarding Officer dovrà:
- sul luogo di gara, investire la Direzione, al fine di adottare le opportune iniziative;
- durante allenamenti o raduni federali, investirne i Responsabili di Disciplina od i Tecnici responsabili;
- in ogni caso, informarne senza indugio l’Ufficio del Procuratore Federale.
Il Safeguarding Officer, la Commissione e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
Il Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa, che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente ricevute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento dell’incarico e le iniziative assunte in tali contesti. Il Safeguarding Officer promuove l’organizzazione di seminari, eventi informativi sensibilizzazione e campagne di sensibilizzazione.
Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito dell’ente e ne verrà data mas[1]sima diffusione attraverso i canali in uso, favorendo l’adozione di un Safeguarding Plan che dovrà essere affisso e diffuso presso l’ente. I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, partecipare agli eventi di sensibilizzazione e alle campagne informative.
Il Safeguarding Officer dovrà tenere e conservare l’elenco dei partecipanti alle predette attività formative e di sensibilizzazione ed il risultato dei test finali condotti. La reiterata assenza di partecipazione a tre eventi di formazione e sensibilizzazione comporterà il richiamo dell’interessato e, in caso di reiterato comportamento indolente, l’applicazione delle altre misure previste dal Sistema Disciplinare, fino all’estromissione dall’ente.
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