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RECUPERO ICI-ENC: PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2026

Recupero ICI-ENC: proroga al 30 settembre 2026

Vecchia Ici 2006/2011, non pagata dagli ENC: facciamo il punto delle regole alla luce della proroga

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Nuova proroga per il recupero della vecchia Ici 2006/2011, non pagata dagli ENC. 

Il termine per presentare la dichiarazione originariamente fissato per il 31 marzo (già prorogato dallo scorso anno) viene nuovamente prorogato al 30 settembre 2026, a seguito di conferma della Conferenza Unificata.

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1) Recupero ICI-ENC: nuova proroga e nuove scadenze

Il lungo contenzioso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in merito all'esenzione ICI goduta dagli enti non commerciali (ENC) tra il 2006 e il 2011 entra nella sua fase esecutiva. 

Nonostante la complessità della ricostruzione storica richiesta agli enti, la pubblicazione della Risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026 e il contestuale differimento dei termini operato dalla Conferenza Unificata delineano un nuovo quadro di adempimenti e scadenze precise.

Il rinvio, avallato dalla Conferenza Unificata in data 23 marzo 2026, sposta la deadline per la presentazione della dichiarazione ICI-ENC (relativa al quinquennio 2006-2011) dal precedente termine del 31 marzo al 30 settembre 2026 (la scadenza originaria era al 31 marzo 2026).

Di conseguenza, ecco le prossime date:

  • 30 settembre 2026: termine ultimo per la presentazione della dichiarazione telematica.
  • 30 ottobre 2026: scadenza per il versamento del dovuto (30 giorni dopo la dichiarazione).

Questo lasso di tempo aggiuntivo è funzionale per permettere anche l’operatività i file telematici necessari e agli enti di reperire documentazione risalente. Infatti, nonostante l’avvicinarsi della data del 31 marzo 2026 (scadenza originaria), non è stato ancora reso disponibile un software ministeriale gratuito per la compilazione e l'invio telematico del file.

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2) Recupero ICI-ENC: il test di commercialità, la formula della "meritevolezza"

Il fulcro della dichiarazione risiede nella distinzione tra immobili esenti e imponibili

Il recupero non è generalizzato, ma colpisce solo quegli immobili in cui l'attività (sanitaria, didattica, assistenziale, ecc.) è stata svolta con modalità "commerciali" secondo i parametri europei.

L'ente deve applicare la formula di raffronto tra il corrispettivo medio percepito (Cm) e la metà del corrispettivo medio previsto per attività analoghe in regime di libero mercato nello stesso ambito territoriale (Cenc).

In altri termini, se il corrispettivo percepito dall'ente è superiore alla metà del valore medio di mercato, l'attività viene riqualificata come commerciale "ora per allora", facendo scattare l'obbligo di recupero dell'imposta per gli anni 2006-2011.

Se questa condizione non è rispettata, l'immobile perde retroattivamente l'esenzione e deve essere inserito nel Quadro A del modello di dichiarazione per il calcolo del recupero. 

Al contrario, l'utilizzo promiscuo o non commerciale (prezzi simbolici o sociali) va rendicontato nel Quadro B, con l'indicazione delle superfici o delle percentuali di utilizzo.

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3) Recupero ICI-ENC: la Risoluzione 12/E/2026 e i Codici tributo

Nelle stesse ore in cui veniva annunciata la proroga, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, istituendo i codici tributo per il versamento tramite modello F24.

L'utilizzo del modello F24 garantisce la tracciabilità del recupero, elemento essenziale per la rendicontazione che l'Italia dovrà fornire a Bruxelles per chiudere la procedura d'infrazione.

A tal fine, la Risoluzione n. 12/E/2026 per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, istituisce i seguenti codici tributo: 

  • “3974” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.;
  •  “3975” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; 
  • “3976” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; 
  • 3977” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; 
  • 3978” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; 
  •  “3979” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.

Per una corretta compilazione, l'ente deve prestare attenzione alla sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:

  • Codice Ente/Codice Comune: indicare il codice catastale del Comune destinatario del versamento.
  • numero immobili: indicare il numero di unità immobiliari oggetto del recupero per quel Comune.
  • anno di riferimento: deve essere indicato l'anno solare a cui si riferisce il recupero (compreso tra il 2006 e il 2011). In caso di più anni, va compilata una riga per ogni annualità.

Sia nel modello F24, sia nel modello F24EP, in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.


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4) Recupero ICI-ENC: soglie e perimetro di esclusione

L'attuale impianto normativo, derivante dal D.l. 131/2024 (decreto anti-infrazioni), ha drasticamente ridotto la platea dei soggetti obbligati. 

Non tutti gli enti ecclesiastici o non commerciali sono richiamati all'adempimento, ma solo quelli che soddisfano un preciso requisito di "capacità fiscale" pregressa: sono obbligati gli enti che abbiano dichiarato o versato un importo Imu/Tasi superiore a 50.000 euro in almeno uno degli anni 2012 o 2013.

Tale soglia va calcolata a livello nazionale, cumulando i versamenti effettuati in tutti i Comuni in cui l'ente possiede immobili. Questo automatismo mira a colpire i grandi gestori patrimoniali, esentando di fatto le piccole parrocchie o associazioni territoriali.

Attenzione al fatto che il regime sanzionatorio previsto dal comma 8 dell'art. 16-bis del Dl 131/2024 è specifico per questa procedura:

  • omessa dichiarazione: sanzione del 100% dell'importo non versato.
  • infedele dichiarazione: sanzione del 40%.
  • versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato: sanzione del 25% .

Resta salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, permettendo all'ente di sanare errori o ritardi con riduzioni consistenti della sanzione edittale, purché la violazione non sia stata già contestata.

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5) Conclusioni: una compliance “forzata”

La combinazione tra la proroga al 30 settembre e la Risoluzione 12/E offre agli enti il tempo e gli strumenti minimi per adempiere, ma la complessità resta elevata.

La ricostruzione della capienza del regime de minimis e il calcolo degli interessi su base ventennale richiedono competenze tecniche che molte strutture ancora faticano a reperire.

Tuttavia, con, la proroga al 30 settembre 2026 andrebbe interpretata come ultimo tassello utile per permettere agli enti di regolarizzare la loro posizione; inoltre con l'istituzione dei codici tributo, la fase del "se" pagare è definitivamente chiusa, e siamo nella fase del “come” e “quando” attraverso una compliance “forzata” ma guidata dal MEF con il supporto dei Comuni interessati.

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