La trasformazione eterogenea è sottoposta a precisi limiti; l’art. 2500-octies c.c., comma 3, prevede infatti: la trasformazione di associazione in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.
Vengono individuati dalla norma tre tipologie di divieti:
- divieti statutari;
- divieti stabiliti dalla legge;
- divieti in presenza di contributi pubblici.
Estratto dal libro La trasformazione da associazione sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica
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1) Trasformazione: divieti statutari
In presenza di divieto statutario alla trasformazione, non si potrà procedere con l’operazione, salvo che il medesimo venga preliminarmente modificato.
Successivamente alla modifica statutaria, si potrà dare corso all’operazione di trasformazione.
In questo caso, saranno pertanto necessarie due assemblee straordinarie, di cui la seconda davanti al notaio (la delibera/atto di trasformazione), mentre la prima dovrà essere tenuta alla presenza del notaio solo in caso di associazione riconosciuta.
In presenza di associazione riconosciuta ricordiamo altresì che la modifica statutaria sarà efficace in base alle previsioni della normativa di riferimento:
- per le associazioni iscritte nei registri prefettizi, successivamente al decorso del termine previsto dal d.P.R. 361/2000 (il silenzio-assenso si perfeziona decorsi 120 giorni dall’avvenuta iscrizione della modifica al Registro Prefettizio);
- per quelle iscritte nei registri regionali, in base alla rispettiva normativa di riferimento.
In alternativa alla preliminare modifica dello statuto, la trasformazione potrebbe essere effettuata ove intervenisse una delibera presa all’unanimità degli associati.
Sul punto vedasi la Fondazione Italiana del Notariato, e-library, “Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative”, Atti dei Convegni tenutisi a Genova il 3 marzo e a Salerno il 21 aprile 2007 (n. 3/2007), “La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali” di Rocco Guglielmo:
… viene riconosciuta la possibilità agli associati di vietare fin dall’inizio la trasformazione dell’associazione in altri enti. Una tale pattuizione è idonea a creare in capo a ciascun associato un diritto soggettivo a non vedersi modificata la struttura organizzativa inizialmente scelta. Tale diritto è rinunciabile da ciascun titolare con la conseguenza che la delibera di trasformazione potrà essere assunta ma con il consenso unanime degli associati. Dal punto di vista degli effetti che produce, il divieto di trasformazione contenuto nell’atto costitutivo di un’associazione sarà in tutto analogo ad un’eventuale clausola statutaria che, invece, richieda per la trasformazione il consenso di tutti gli associati.
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