La questione della corretta scadenza per l’invio della CU 2025 nei confronti dei collaboratori sportivi dilettantistici che hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro annui puo essere oggetto di dubbio per associazioni e società sportive dilettantistiche.
Infatti questi compensi, disciplinati dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), godono di un regime di non imponibilità fino a tale soglia, ma non devono essere confusi con i redditi fiscalmente “esenti”, che godono di un termine di invio diverso posticipato al 31 ottobre.
Rivediamo le norme vigenti sulla CU alla luce delle novità della Riforma dello sport sul lavoro sportivo.
Qui il modello e le istruzioni della CU 2025
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Vai al Dossier Riforma dello Sport per altri approfondimenti e news.
1) Redditi lavoratori sportivi: le particolarita
Secondo la normativa vigente, i compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico (cioè redditi che la legge esclude formalmente dall’imposizione), ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite.
Questa distinzione è cruciale nel determinare il termine di trasmissione della CU.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025.Tuttavia, poiché i compensi sportivi sotto i 15.000 euro sono redditi non imponibili ma certificabili, essi non rientrano in questa categoria.
Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale.
Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.
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2) CU lavoratori sportivi: cosa succede in caso di omesso o ritardato invio?
Per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro, dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025.
Un invio tardivo, in assenza di ravvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni.
Si ricorda che è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, evitando così le sanzioni più gravi.
In caso di invio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro, quindi 11,11 euro per ciascuna CU omessa o tardiva, purché la trasmissione sia completata e la sanzione pagata entro tale termine.
Il versamento si effettua con modello F24, codice tributo 8911 (sanzioni da ravvedimento).
Sanzioni in caso di mancato ravvedimento
Se non si provvede entro 60 giorni, si applica la sanzione ordinaria di:
- 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata,
- con limite massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta per anno d’imposta.
Leggi per maggiori dettagli Certificazione Unica tardiva o errata le regole per ravvedersi
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