Secondo il decreto legislativo n. 36/2021, i compensi ai lavoratori sportivi dilettanti godono di fasce di esenzione sia sotto il profilo previdenziale che fiscale, con meccanismi differenziati.
Vediamo separatamente gli aspetti contributivi e quelli fiscali nei paragrafi seguenti.
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1) Esenzione contributiva (INPS)
I compensi fino a 5.000 euro annui (lordi) percepiti da un lavoratore sportivo in forma di co.co.co. non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Il limite di 5.000 euro va considerato in cumulo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti.
Una volta superata la soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi (aliquota ordinaria al 24%).
ATTENZIONE È il lavoratore a dover autodichiarare a ciascun ente sportivo il superamento della soglia di esenzione. È consigliato che l’ASD/SSD richieda formalmente tale dichiarazione prima del pagamento.
In una recente FAQ pubblicata dal RASD viene fornito il seguente esempio:
Un istruttore collabora con 2 asd dalle quali percepisce euro 5.000 da ciascuna. Che adempimenti devono assolvere le Asd? E l'istruttore?
I compensi corrisposti dalle due ASD, ciascuno pari a euro 5.000, saranno soggetti a cumulo. Pertanto, dal momento che l’istruttore riceve una somma con cui supera i 5.000 euro, la ASD che paga tale somma deve assolvere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le rispettive quote di competenza.
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2) Riduzione contributiva del 50% quando e come si applica?
La riduzione dell’imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro e sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
• Come funziona la riduzione:
- L’agevolazione non si applica ai primi 5.000 euro, che sono già esenti da contribuzione.
- Sulla parte eccedente i 5.000 euro, l’imponibile contributivo è dimezzato (si calcola il 50% del compenso eccedente).
- L’aliquota del 24% si applica su questo importo ridotto.
• Ripartizione del contributo:
- 2/3 a carico dell’ASD/SSD (committente)
- 1/3 a carico del lavoratore sportivo
• Esempio pratico:
Un lavoratore percepisce 10.000 euro annui da una ASD.
- I primi 5.000 euro sono esenti da contributi.
- I restanti 5.000 euro sono soggetti alla riduzione: si calcola il 50% = 2.500 euro imponibile.
- Su 2.500 euro si applica l’aliquota del 24%:
→ totale contributi: 600 euro
→ 400 euro a carico della ASD (2/3), 200 euro a carico del lavoratore (1/3).
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3) Lavoratori sportivi l'esenzione fiscale
I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti.
Superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, secondo il regime fiscale del percettore (ordinario o forfettario).
L’esenzione vale anche per gli ETS iscritti al RUNTS, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica.
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