Il 21 marzo 2026, sulla GU è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2026 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).
Il provvedimento adotta il modello ufficiale di rendiconto per cassa in forma aggregata riservato agli Enti del Terzo Settore (ETS) aventi entrate non superiori a € 60.000 annui.
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1) ETS MICRO: il quadro normativo di riferimento
Il decreto si inserisce nel percorso di progressiva attuazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104 (il cosiddetto 'Pacchetto semplificazioni').
In particolare, la L. 104/2024 ha introdotto due importanti novità al testo dell'art. 13 del CTS:
- Innalzamento a € 300.000 della soglia dimensionale che distingue gli ETS privi di personalità giuridica dall'obbligo di redigere il bilancio completo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione).
- Introduzione del comma 2-bis: per tutti gli ETS con entrate non superiori a € 60.000 annui, indipendentemente dalla personalità giuridica, viene riconosciuta la facoltà di redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata, senza il dettaglio analitico delle singole sotto-voci.
Il D.M. 18 febbraio 2026 chiude il ciclo normativo avviato dalla L. 104/2024, fornendo il modello ministeriale ufficiale – strumento necessario affinché gli ETS piccoli possano correttamente adempiere all'obbligo di deposito al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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2) ETS MICRO: soggetti destinatari e limite dei proventi/entrate
Il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile da tutti gli ETS:
- associazioni di volontariato (ODV),
- associazioni di promozione sociale (APS),
- fondazioni ed enti non commerciali iscritti al RUNTS
che nell'esercizio di riferimento registrano entrate, ricavi, rendite o proventi comunque denominati non superiori a € 60.000.
È importante sottolineare che il modello aggregato costituisce una facoltà e non un obbligo: gli ETS che rientrano nella soglia possono comunque optare per la compilazione del Modello D ordinario (rendiconto per cassa analitico), con il dettaglio di tutte le sotto-voci.
Gli ETS con entrate comprese tra € 60.001 e € 300.000 continuano invece a essere obbligati a compilare il Modello D ordinario.
Quadro sinottico dei modelli di bilancio ETS
Soglia di entrate | Tipo di bilancio obbligatorio | Modello |
≤ € 60.000 | Rendiconto per cassa in forma aggregata (semplificata) | Mod. D aggregato |
≤ € 300.000 | Bilancio completo (SP + RG + RM) – facoltativo | Mod. A + B + C |
> € 300.000 | Bilancio completo obbligatorio: | Mod. A + B + C |
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3) ETS MICRO: la struttura per macrocategorie
Il modello adottato con il D.M. 18 febbraio 2026 prevede la rappresentazione di entrate e uscite esclusivamente per macrocategorie, senza la necessità di articolare le singole sotto-voci analitiche previste nel Modello D ordinario.
La struttura si articola in sei sezioni omogenee, ciascuna rispecchiante un'area della gestione dell'ente.
Il rendiconto deve inoltre riportare il saldo iniziale di cassa (disponibilità liquide al 1° gennaio dell'esercizio) e il saldo finale di cassa (disponibilità liquide al 31 dicembre), calcolato come: Saldo iniziale + Totale entrate – Totale uscite.
Area | ENTRATE | USCITE |
A | Entrate da attività di interesse generale | Uscite da attività di interesse generale |
B | Entrate da attività diverse | Uscite da attività diverse |
C | Entrate da attività di raccolta fondi | Uscite da attività di raccolta fondi |
D | Entrate finanziarie e patrimoniali | Uscite finanziarie e patrimoniali |
E | Entrate di supporto generale | Uscite di supporto generale |
F | Entrate per partite di giro | Uscite per partite di giro |
| TOTALE ENTRATE | TOTALE USCITE |
| Saldo iniziale di cassa |
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| SALDO FINALE DI CASSA |
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4) ETS MICRO: differenze con il Modello ordinario e obblighi contabili
Il principale elemento di semplificazione del modello aggregato rispetto al Modello D analitico (D.M. 5 marzo 2020) risiede nell'eliminazione del dettaglio delle sotto-voci.
Nella versione ordinaria, ciascuna delle cinque macroaree (più la sezione investimenti) si articola in numerose voci puntuali (materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, quote associative, 5 per mille, contributi pubblici, ecc.).
Il modello aggregato adottato dal D.M. 18 febbraio 2026 richiede esclusivamente l'indicazione del totale per ciascuna delle sei macrocategorie, sia per le entrate che per le uscite.
Rimane tuttavia invariato l'obbligo di:
- Tenuta di scritture contabili sottostanti (prima nota di cassa e banca).
- Redazione di una annotazione o relazione che illustri le attività svolte.
- Deposito telematico al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci.
- Redazione di rendiconti specifici per le raccolte fondi occasionali.
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5) ETS MICRO: la gestione del bilancio d’esercizio
Il DM è stato emanato proprio per rendere operativa la facoltà prevista dalla L. 104/2024, a decorrere dal bilancio 2025.
Gli ETS che adottano il modello aggregato devono rispettare l’iter procedurale di corretta gestione del bilancio annuale.
Predisposizione del rendiconto: a cura del consiglio direttivo/organo di amministrazione;
Approvazione assembleare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (= 30 aprile per esercizi solari);
Deposito al RUNTS: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tramite la piattaforma telematica (servizi.lavoro.gov.it/runts).
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