Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in GU il 20 marzo 2026, (DM MLPS 13/1/2026) – integrazioni al DM 106/2020- introduce novità in più direzioni riguardo la disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'intervento normativo si configura come un'operazione di manutenzione sistematica volta a efficientare le procedure amministrative, rafforzare la certezza del diritto e adeguare il quadro regolamentare alle esigenze emerse nella fase di prima applicazione del Codice del Terzo Settore. Il DM MLPS 2026 regola:
- i nuovi presidi in materia di personalità giuridica,
- la digitalizzazione integrale delle istanze,
- le procedure di cancellazione e devoluzione patrimoniale,
- il coordinamento con il Registro delle Imprese e il bilanciamento tra semplificazione burocratica e un più rigoroso controllo sulla sostanza patrimoniale e finalistica degli enti, garantendo al contempo una maggiore trasparenza verso i terzi.
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1) RUNTS: digitalizzazione e delega telematica
Uno degli assi portanti del DM MLPS 2026 è la definitiva transizione verso la digitalizzazione integrale.
Il nuovo articolato stabilisce che le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS avvengano "prioritariamente" per mezzo del sistema informatico.
Tale previsione supera le residue prassi analogiche o ibride, imponendo agli enti un adeguamento tecnologico non più differibile.
Di particolare rilievo è l'introduzione della disciplina sulla delega telematica.
Viene formalmente codificata la facoltà per i legali rappresentanti di conferire procura a terzi, tipicamente professionisti o fiduciari, per la compilazione, sottoscrizione e invio delle istanze.
Questa innovazione risolve le difficoltà operative riscontrate dagli enti privi di una struttura amministrativa complessa, permettendo una gestione più fluida degli adempimenti.
Inoltre, in tema di trasferimento della sede legale in altra regione, il decreto semplifica l'iter procedurale: l'istanza viene ora gestita direttamente dall'ufficio di destinazione, eliminando passaggi intermedi ridondanti e riducendo i tempi di "interregno" in cui l'ente rischiava di trovarsi in un limbo amministrativo.
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2) RUNTS: rafforzamento dei controlli patrimoniali
Il DM MLPS 2026 introduce significative modifiche in materia di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.
La novità più rilevante riguarda la documentazione comprovante la consistenza patrimoniale.
Per gli enti dotati di organo di controllo o revisore legale, viene introdotta una semplificazione probatoria: la relazione giurata di stima può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata (redatta non oltre 120 giorni prima) attestata dall'organo di controllo.
Tale previsione allinea la disciplina del Terzo Settore a quella societaria, valorizzando il ruolo dei professionisti contabili e riducendo i costi per gli enti, senza tuttavia abbassare la soglia di garanzia per i creditori.
Il notaio, chiamato a depositare l'istanza entro 20 giorni, assume un ruolo di garante della legalità sostanziale, dovendo verificare non solo la sussistenza del patrimonio minimo:
- 15.000 euro per le associazioni,
- 30.000 per le fondazioni, ma anche la sua effettiva disponibilità e liquidità in relazione all'attività svolta.
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3) RUNTS: effetti della cancellazione (semplificata) dal Registro e devoluzione del patrimonio.
Il DM inasprisce le conseguenze derivanti dalla cancellazione dal RUNTS, ponendo l'accento sulla tutela dell'affidamento dei terzi.
La cancellazione dal RUNTS comporta l'immediata illegittimità dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni protette (ETS, ODV, APS.
Sul piano procedurale, viene introdotta la possibilità di cancellazione "semplificata" in caso di scioglimento volontario, qualora l'ente attesti l'insussistenza di rapporti giuridici pendenti. Tuttavia, tale procedura è bilanciata da rigorosi controlli ex post e dall'obbligo di dimostrare l'avvenuta devoluzione del patrimonio residuo secondo le stringenti regole dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rappresenta uno dei presidi fondamentali della natura non profit degli enti. Il DM MLPS dettaglia minuziosamente l'iter per l'ottenimento del parere obbligatorio dell'Ufficio del RUNTS. L'ente istante deve ora produrre un set documentale specifico, comprendente:
- una situazione patrimoniale finale,
- la relazione dell'organo di revisione (se presente) e, elemento di novità,
- la dichiarazione di accettazione da parte dell'ente beneficiario.
Questa strutturazione procedurale mira a evitare che la devoluzione rimanga una dichiarazione di intenti priva di attuazione pratica.
L'Ufficio del RUNTS esercita un controllo non meramente formale, ma sostanziale, verificando la compatibilità delle finalità statutarie dell'ente beneficiario con quelle dell'ente disciolto, garantendo così il rispetto della volontà dei donatori originari e la finalità civica del patrimonio accumulato in regime di agevolazione fiscale.
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4) RUNTS: il coordinamento intra registri per le Imprese Sociali
Infine, il decreto affronta il complesso nodo del coordinamento tra il RUNTS e il Registro delle Imprese, particolarmente rilevante per le Imprese Sociali.
Le nuove disposizioni disciplinano i flussi informativi e le procedure di migrazione tra le sezioni dei due registri, risolvendo alcune aporie che avevano caratterizzato i primi anni di applicazione della riforma.
Viene chiarito che l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS, ma impone comunque il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa del Terzo Settore (es. deposito del bilancio sociale). Il decreto stabilisce procedure certe per il caso di perdita della qualifica di impresa sociale e contestuale mantenimento della qualifica di ETS, o viceversa, garantendo la continuità operativa dell'ente e la tracciabilità delle sue vicende giuridiche.
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5) RUNTS: responsabilizzazione degli Organi di Controllo per l’esercizio 2025
In conclusione, il D.M. MLPS 13/01/2026 rappresenta un passo avanti verso la maturità del sistema del Terzo Settore italiano. Sebbene l'impianto generale rimanga quello delineato nel 2017, le modifiche apportate denotano una maggiore attenzione alla praticabilità delle norme e alla riduzione degli oneri amministrativi, senza tuttavia abdicare alla funzione di controllo pubblico.
La digitalizzazione forzata e la responsabilizzazione degli organi di controllo interni appaiono come i due vettori principali attraverso cui il legislatore intende elevare la professionalità e l'affidabilità del comparto non profit.
L’esercizio finanziario 2025 costituisce il primo periodo di applicazione delle nuove regole.
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