Per la costituzione di una associazionenon riconosciuta non è richiesta nessuna forma particolare. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale.
L'attenzione quindi che bisogna porre nella redazione dello statuto dell'associazione è rivolta principalmente all'osservanza della normativa fiscale, per poter poi beneficiare delle agevolazioni previste. L'art. 148 del Tuir ad esempio al c. 8 prevede che, le agevolazioni previste dallo stesso articolo possono applicarsi solo se l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione contiene determinate clausole. Lo stesso è previsto dalla normativa Iva, in un corrispondente articolo (art. 4 DPR 633/72).
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