La legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina le associazioni di promozione sociale, considera tali quelle “costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
Si costituiscono con atto scritto, il quale deve contenere specifici elementi quali: la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fine lucrativo, la rappresentanza legale , l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi, la democraticità della struttura, ecc.;
Devono iscriversi in uno specifico registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali se svolgono attività in almeno cinque regioni e 20 province del territorio nazionale oppure se l’attività è a carattere regionale o provinciale, nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
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