Il legislatore ha previsto, che fermo quanto previsto in materia di responsabilità per le varie forme di società, nell’impresa sociale vi è un principio di autonomia patrimoniale che si estrinseca al verificarsi di due specifiche condizioni:
1) il patrimonio sociale dell’impresa sociale supera 20 mila euro;
2)l’impresa sociale è iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese.
Al verificarsi delle due condizioni delle obbligazioni assunte risponde solo l’organizzazione con il suo patrimonio.
Se in conseguenza di perdite, il patrimonio sociale diminuisce di oltre un terzo rispetto all’importo di Euro 20000,00 delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente anche i soci che hanno agito in nome e per conto dell’impresa sociale.
Questa disposizione non trova applicazione nei confronti degli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose.
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