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TERZO SETTORE, SPORT E IVA: LE NOVITÀ DEL DLGS APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE

Terzo Settore, Sport e IVA: le novità del dlgs approvato in esame preliminare

Dal 1° gennaio 2026 plusvalenze “congelate”, forfait ODV/APS a 85 mila €, estensione del regime 398 alle SSD, nuove regole su sopravvenienze attive e detrazione IVA

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero del 22/07/2025
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

  • enti del Terzo settore 
  • procedure di crisi d’impresa 
  • enti e società dello sport dilettantistico 
  • alcuni istituti dell’IVA

Scarica la bozza del Dlgs approvato dal CdM in esame preliminare il 22.07.2025.

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali modifiche nel percorso parlamentare.

Il testo passerà ora all’esame delle Commissioni parlamentari e, dopo il parere della Conferenza Unificata, tornerà in CdM per l’adozione definitiva.

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1) Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

L’art. 4 estende lo storico regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e ne eleva il plafond a 400.000 € di proventi annui, equiparando le ASD alle SSD.

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2) IVA: semplificazioni e allineamento UE

Il decreto interviene sull’IVA con quattro mosse di semplificazione e adeguamento europeo.

Primo, viene soppresso il comma 3 dell’art. 19-bis.2 DPR 633/1972: per i beni a uso promiscuo non serviranno più complesse rettifiche “pro-rata”, riducendo la burocrazia.

Secondo, il nuovo art. 19-ter stabilisce che gli enti non commerciali potranno detrarre l’imposta solo in proporzione all’attività economica svolta, imponendo la contabilità separata fra area istituzionale e commerciale.

Terzo, si aggiornano agli orientamenti UE l’art. 40-bis (pagamenti elettronici) e l’art. 9 DPR 633/1972, per chiarire il trattamento delle operazioni non imponibili e uniformare le modalità di pagamento.

Infine, viene abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, eliminando il vincolo che in certi casi limitava il diritto di detrazione, a beneficio dei soggetti interessati.

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3) Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie potenziate

Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis del Codice del Terzo settore per risolvere il problema delle cosiddette “plusvalenze figurative”: quando un bene passa dal regime commerciale a quello non commerciale, l’imposta resta sospesa finché il bene è destinato alle finalità statutarie e diventa dovuta solo se viene ceduto o cambia destinazione.

Contestualmente vengono innalzate le soglie dei regimi forfetari:

  • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il tetto dei ricavi che consente l’applicazione del forfait sale a 85 000 euro;
  • lo stesso limite di 85 000 euro diventa la nuova soglia unica anche per il regime speciale ex art. 86, uniformando il quadro ai nuovi parametri UE e semplificando gli adempimenti per gli enti.

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4) Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

Viene riscritto l’art. 88, co. 4-ter TUIR, la non imposizione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti si applicherà non solo ai concordati ma anche a: 

  • liquidazione giudiziale 
  • concordato minore 
  • concordato semplificato 
  • procedure estere equivalenti.

L’agevolazione vale per la parte che eccede perdite, ACE e interessi passivi.

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Schema di Dlgs Terzo Settore del 22.07.2025
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